Fake news: cosa rischia chi le pubblica?

Fake news, notizie false, voci di corridoio e pettegolezzi: ecco cosa ad oggi, purtroppo, riempie il web e alle volte anche i giornali.

Partendo dal presupposto che sia sempre necessario accertarsi delle notizie e soprattutto sulle fonti che le pubblicano, non sempre è possibile verificare le informazioni che ci arrivano e a volte si può essere tratti in inganno.

Quali garanzie abbiamo quindi? Poche, ma chi pubblica fake news può essere punibile. Perché si sa: da grandi fake news derivano grandi responsabilità, no?!

Categorie diverse di fake news

Quando parliamo di punibilità di chi mette in circolazione o partecipa alla diffusione di fake news, non possiamo generalizzare. Ci sono infatti categorie differenti di notizie false, e solo per alcune ne è stata proposta la rilevanza sotto un profilo penale. In particolare:

  1. I tentativi, da parte di gruppi di potere o di singoli individui, di modellare la pubblica opinione a proprio vantaggio, manipolando l’informazione. L’antidoto a questo genere di fake news potrebbe essere una maggiore informazione proveniente da plurime fonti, che aiuti a smascherare le falsità, e soprattutto una rigorosa disciplina sulla trasparenza della proprietà dei media che vieti le concentrazioni, indispensabile per la possibilità di pluralismo, in questo caso sinonimo di libertà di informazione.
  2. Tutto l’insieme di dati, opinioni e racconti quasi di fantascienza che si trovano sul web, in particolar modo quelli che vengono condivisi sui social media. Lì dove ognuno può pubblicare e condividere ciò che vuole senza controllo, è decisamente più facile che notizie senza alcun fondamento prendano piede e si diffondano. La soluzione prospettata da molti per risolvere il problema potrebbe essere quella di eliminare dalla rete queste notizie false e fuorvianti, anche se ciò non significa che il falso debba essere bandito, con tanto di sanzione, dall’orizzonte dell’intera comunicazione pubblica. L’asserzione di un dato falso potrebbe essere espressamente vietata e chi l’ha diffusa dovrebbe andare incontro ad una pena solo se ciò danneggia o mette in pericolo un altro interesse, individuale o collettivo, di valore costituzionale.
  3. Le affermazioni non vere che ledono o mettono in pericolo interessi individuali o collettivi riconosciuti dalla nostra Costituzione come nel caso di diffusione di dichiarazione offensiva e falsa, la diffusione di dati personali scorretti o di notizie fuorvianti in grado di condizionare l’andamento dei mercati. In questo caso è corretto parlare di legale ed illegale. Da questa categoria è possibile far derivare una responsabilità sotto il profilo penale.

fake news

Disegno di legge ad hoc per le fake news

Nel febbraio del 2017 è stato presentato un disegno di legge avente ad oggetto “Disposizioni per prevenire la manipolazione dell’informazione online, garantire la trasparenza sul web e incentivare l’alfabetizzazione mediatica”. Il disegno di legge propone l’introduzione di una nuova contravvenzione nel codice penale, inserendo l’articolo 656-bis “Pubblicazione o diffusione di notizie false, esagerate o tendenziose, atte a turbare l’ordine pubblico, attraverso piattaforme informatiche”.

L’uso del web può certamente rappresentare una particolare modalità di diffusione della notizia ed incide indubbiamente sulla divulgazione e, conseguentemente, sui relativi danni arrecati, ma, allo stato, gli intenti e le peculiarità delle condotte possono trovare una regolamentazione nelle vigenti disposizioni. In alcuni casi la fake news può integrare gli estremi di un illecito.

Responsabilità derivante dalla pubblicazione di fake news

Posto che ad oggi ancora non esiste una responsabilità specifica per chi pubblica fake news divulgando mala-informazione, alcune fattispecie di reato possono comunque essere integrate. Vediamo insieme quali sono:

Fake news e art. 595 c.p.: diffamazione

L’articolo cita “chiunque, fuori dei casi indicati nell’articolo precedente, comunicando con più persone, offende l’altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a milletrentadue euro. Se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a duemilasessantacinque euro”. Nel corso di questi ultimi anni questa è stata certamente la fattispecie che più di ogni altra si è prestata ad essere adoperata per esaminare, da un punto di vista giuridico, le tipologie comportamentali che posso esserci dietro le fake news. In essa si possono trovare quasi tutti gli elementi che contraddistinguono l’agire sul web diffondendo notizie false. Grazie alla forma “libera” del reato è possibile includere la pubblicazione di fake news tra i fatti puniti dalla norma.

Fake news e art. 658c.p.: procurato allarme

L’articolo cita “Chiunque, annunciando disastri, infortuni o pericoli inesistenti, suscita allarme presso l’Autorità, o presso enti o persone che esercitano un pubblico servizio, è punito con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda da dieci euro a 516 euro”. In relazione alla fake news la norma intende punire l’effetto che la falsità della notizia ha nei confronti dei suoi destinatari, potendo suscitare in essi un reale pericolo.

Fake news ed art. 501 c.p.: c.d. aggiotaggio

L’articolo cita “Chiunque al fine di turbare il mercato interno dei valori o delle merci, pubblica o altrimenti divulga notizie false, esagerate o tendenziose o adopera altri artifici atti a cagionare un aumento o una diminuzione del prezzo delle merci, ovvero dei valori ammessi nelle liste di borsa o negoziabili nel pubblico mercato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 516 a euro 25.822”. La norma vuole punire chi, con l’intento di turbare il mercato – nazionale ed internazionale – diffonde fake news per raggiungere tale scopo, anche tramite il web ed i social media. La modalità di diffusione non incide sulla condotta, potendosi comunque configurare tale reato. È previsto un aumento di pena nel caso in cui detta condotta raggiunga l’obbiettivo sperato di aumento o diminuzione del valore o del prezzo delle merci o dei valori di borsa (es. azioni di società quotate in borsa).

 Fake news e art. 640 c.p.: truffa

L’articolo cita ““Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.  La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549: 1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare; 2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l’erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell’autorità; 2 bis) se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all’articolo 61, numero 5).  Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o se il danno patrimoniale arrecato alla persona offesa risulti essere di rilevante gravità. La configurazione di questo reato risulta essere più difficoltosa ma non impossibile, potendosi ipotizzare tutte le volte che la fake news sia finalizzata ad indurre qualcuno in errore incidendo sulla sua capacità negoziale. La notizia falsa può integrare quegli artifici o raggiri che l’autore della truffa deve porre in essere per rispondere del suddetto reato.

Seppur l’ordinamento preveda differenti tipi di responsabilità e sanzioni in capo a chi pubblica fake news, sta a ciascuno informarsi sull’informazione ricevuta e riflettere bene prima di condividere quella che potrebbe essere una grave ed infondata notizia falsa.

Giordana Monti
Giordana Monti
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